Le sanzioni per l’amianto

Le sanzioni per l’amianto sono disciplinate:

Possono essere oggetto di sanzione:

  • IL PROPRIETARIO di un manufatto contenente amianto;
  • IL RESPONSABILE di una attività lavorativa dove vista la presenza di amianto;
  • IL DATORE DI LAVORO dell’impresa che effettua una bonifica da amianto, se priva dei requisiti;
  • IL TRASPORTATORE che abbandoni manufatti di amianto;
  • L’AMMINISTRATORE di condominio per la presenza di amianto nelle parti condominiali.

Le sanzioni Amianto previste dalla legge 257 del 1992

In sintesi, le sanzioni previste dalla legge 27 marzo 1992, n 257: “Norme relative alla cessazione dell’impiego dell’amianto” sono: 

  • Nel caso in cui non si opti per lo smaltimento dell’amianto, il Proprietario è punito con la sanzione amministrativa da € 3.615,20  ad € 18.075,99 ai sensi art. 15 comma 2 della Legge 257 del 1992, se non provvede :
    • al corretto mantenimento in buono stato dei manufatti contenenti amianto ed  alla designazione di un tecnico con i compiti di  Responsabile Amianto;
    • alla compilazione di un’idonea documentazione relativa alla presenza di manufatti contenenti amianto;
    • all’individuazione di misure di sicurezza durante le attività di pulizia e durante gli interventi manutentivi;
    • alla predisposizione di idonea informazione per gli occupanti dell’edificio.
  • Multa da €. 2.582,28 a € 5.164,56 (ai sensi dell’art. 15 com.4 L.257/92) è corrisposta al Proprietario che non provveda, nel caso di materiali friabili, all’effettuazione di una ispezione con frequenza annua da parte di tecnico qualificato e alla trasmissione degli esiti all’Asp di competenza.
  • La legge 257/92 ha stabilito precise sanzioni per chiunque intervenga su manufatti contenenti amianto senza rispettare il limite di emissione o la necessaria iscrizione all’Albo Gestori Ambientali:
    • Ai sensi dell’art.15 comma 1 della Legge n. 257 del 1992, sanzione da €. 5.164,55 fino ad €. 25.822,85 per il superamento dei valori limite di emissione di fibre di amianto di cui all’articolo 3 della Legge n. 257 del 1992.
  • Ai sensi dell’art.15 comma 3 della Legge n. 257 del 1992 sanzione da €. 2.582,29 a € a 15.493,71 per chi effettui una bonifica da amianto privo dei necessari requisiti di iscrizione all’Albo Nazionale Gestori Ambientali (Categoria 10).
  • Sanzioni maggiori sono previste invece nel caso in cui si effettui una bonifica da amianto affidandosi ad una ditta non specializzata si incorre per la violazione dell’articolo 90, comma 9, lettera a) del D.Lgs. 81/08 , nella sanzione di cui art.157 comma 1 lettera b) del D.Lgs. 81/08: arresto da due a quattro mesi e/o sanzione da € 1.000,00 ad € 4.800,00

Il D.Lgs. 81/2008 e le sanzioni Amianto

Il D.Lgs. 9 aprile 2008, n.81 in materia di Tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro fissa invece delle sanzioni per chi effettua attività di Bonifica (rimozione, l’incapsulamento o il confinamento) in assenza delle dovute comunicazioni. Le sanzioni riguardano il Datore di lavoro o il Dirigente e prevedono le sanzioni individuate dall’art. art. 262 comma 2a del D.Lgs. 81/08 a partire da €. 2.500,01 fino ad €. 6.400,01 per:
  • l’omessa individuazione della presenza di manufatti contenenti amianto prima di intraprendere lavori di demolizione o di manutenzione (violazione dell’art art. 248 comma 1 D. Lgs. 81/08);
  • comunicazione e invio del Piano di Lavoro all’ASP di competenza 30 GG prima dell’inizio dei lavori (art. 250 e art. 256 comma 5 D.Lgs. 81/08);
  • consegna dei Dispositivi di Protezione Individuale e l’adozione delle prassi e procedure per diminuire il rischio di dispersione di fibre di amianto (artt.251 e 252 D-Lgs. 81/08);
  • attuazione della corretta bonifica da amianto entro i limiti di concentrazione delle fibre aereodisperse a 0,1 fibre per litro di aria (art. 254 D.Lgs. 81/08).
Ai sensi dell’art. 263 comma 2a D.Lgs. 81/08, è sanzionabile per le omissioni di cui sopra anche il Preposto, nello specifico con l’arresto sino a due mesi o ammenda da  €.  400,01 fino ad €. 1.600,01. Le sanzioni dell’art. 262 comma 2a del D.Lgs. 81/08 si applicano al Datore di lavoro o al Dirigente con l’arresto da tre a sei mesi o multa da € 2.500,00 a € 6.400,00 € per l’omesso corretto imballaggio dei manufatti contenenti amianto durante il trasporto.

Le sanzioni previste dal D.Lgs. 152/2006

La disciplina della sanzioni per l’amianto previste dalle norme di settore si intrecciano con le sanzioni per il trasporto di rifiuti ed il traffico illecito di rifiuti previste dalla Codice dell’Ambiente D.Lgs. 152 del 2006.

  • Sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi dell art. 258 co. 1 D.Lgs. 152/06 da € 2.600,00 ad € 15.500,00 per la mancata compilazione del Registro di Carico e Scarico.
  • Per il trasporto di rifiuti pericolosi (e di conseguenza anche l’amianto ) in assenza delle prescritte autorizzazioni è previsto ai sensi dell’art. 256 comma 1 del D.Lgs. 152 del 2006, l’arresto da sei mesi e fino a due anni e sanzione pecuniaria da €. 2.600,00 fino ad €. 26.000,00, è inoltre prevista ai sensi dell’art. 260 ter comma 4 dello stesso decreto la confisca del mezzo.
  • Naturalmente sono previste sanzioni rilevanti per lo smaltimento dell’amianto in maniera illecita, con pene da sei mesi a due anni e sanzioni da €. 2.600,01 ad €. 26.000,01 ai sensi dell’art. 256 commi 1 del D.Lgs. 152/06 e del comma 5. Tali articoli disciplinano le sanzioni per le attività di smaltimento dei rifiuti pericolosi in assenza delle prescritte autorizzazioni.
  • La norma sanziona anche il semplice abbandono di rifiuti pericolosi con la sanzione da € 600,01 ad € 6.000,01 ai sensi dell’art. 255 comma 1 del D.Lgs. 152/06, per chiunque abbandona o deposita rifiuti pericolosi ovvero li immette nelle acque superficiali o sotterranee.

Le sanzioni per gli Amministratori di Condominio

Gli Amministratori di Condominio sono oggetto delle stesse sanzioni in che riguardano i Proprietari degli immobili per quanto attiene alla presenza di amianto nelle parti comuni degli edifici.