Suggerimenti utili

Verifica e valutazione dell'amianto

Per la fase di verifica e valutazione, è necessario incaricare un tecnico che svolga un’indagine sull’edificio; si consiglia che l’oggetto dell’indagine comprenda le voci di seguito indicate.

Nella fase di valutazione dell’immobile non si è in grado di valutare la completezza della struttura e delle infrastrutture di servizio (tubazioni, coibentazioni, etc.), in quanto non tutto è visibile. Parte di un immobile può presentare cemento amianto senza che questo sia visibile

Attività necessaria

  1. Valutazione della copertura in cemento amianto e compilazione del documento di determinazione dell’Indice di Degrado (ID) e Valutazione del Rischio (VR). Documentazione fotografica della copertura. Si ritiene opportuna una documentazione fotografica estesa, in particolare per coperture di grandi dimensioni, per le diverse parti della copertura

  2. Valutazione dei comignoli presenti sulla copertura e delle canne fumarie, se presenti; allegare relativa documentazione fotografica.
    Le canne di esalazione sono costruite talvolta in cemento amianto; qualora presenti, la valutazione può essere eseguita tenendo conto della staticità e l’età delle stesse.

Attività consigliata

  1. Analisi approfondita della copertura: in caso di dubbi sulla tipologia del materiale (per distinguere il cemento amianto o altra copertura in fibrocemento), è opportuno un campionamento fatto da tecnico abilitato e successiva analisi da Laboratorio certificato. I campionamenti danno certezza della presenza o meno di fibre di amianto. 

  2. Ricerca e valutazione del materiale di coibentazione delle caldaie e delle relative tubazioni. Occorre conoscere la possibile presenza di amianto friabile, o spruzzato, o sotto altra forma, intorno alle canne fumarie.

  3. Ricerca di altri luoghi ove possa essere presente cemento amianto
    • vasi di espansione
    • cemento spruzzato
    • coibentazioni
    • vinilamianto
    • etc.

  4. Trasmissione a tutti i proprietari di tale documento; la trasmissione permette di attribuire al tema la giusta rilevanza; si ritiene che un immobile libero da amianto sia un elemento che aiuti la proprietà nella gestione dell’immobile stesso

Documentazione da predisporre a cura del proprietario e/o dell’utilizzatore dell’immobile

Di seguito l’Indice dei documenti che si ritengono minimi e necessari per attuare il “PROGRAMMA DI CONTROLLO DELLE COPERTURE CON AMIANTO” e le “PROCEDURE PER LE ATTIVITÀ DI CUSTODIA E DI MANUTENZIONE” in presenza di MCA compatto, così come previsto dal punto 4/a del DM 06/09/1994.

Indice

  1. Verifica presenza / assenza fibre di amianto nel manufatto, unica verifica oggettiva e certa è l’analisi di laboratorio (accreditato).
  2. Designazione e nomina del “Responsabile amianto” con compiti di controllo e coordinamento di tutte le attività manutentive che possono interessare materiali di amianto.
  3. Compilazione ed invio (PEC o Raccomandata AR) dell’autocertificazione della presenza di MCA all’ATS di competenza. (Mod NA1) (Per la sola Lombardia)

Redazione “Programma di controllo delle coperture con amianto” e “procedure per le attività di custodia e di manutenzione"

  1. Redazione da parte di personale qualificato dell’Indice di Degrado (I.D.) secondo la normativa vigente per ogni Regione
  2. Redazione proposta Valutazione Rischio (V.R.)
  3. Scheda da cui risulti l’ubicazione dei materiali contenenti amianto sulle coperture con allegata la scheda delle analisi fatta da laboratorio accreditato dei campioni prelevati.
  4. Scheda indicante le specifiche procedure da utilizzare in caso di manutenzione del tetto o di parti prossime al materiale contenente amianto, con la specifica dei comportamenti da tenere e dei DPI da usare nel rispetto di quanto esposto nella circolare “ESEDI” e nel D.Lgs. 81/08. (Tali schede una volta compilate a cura del Responsabile Amianto costituiranno una valida testimonianza degli interventi manutentivi eseguiti.)
  5. Nota informativa per i lavoratori diretti e/o collaboratori esterni che potrebbero essere esposti al rischio amianto.

Chi può eseguire un’attività di verifica e valutazione di cemento amianto

I soggetti abilitati per le fasi di verifica e valutazione sono i seguenti:

  • Geometra o Perito industriale o Perito chimico, sulla base dei relativi ordinamenti professionali e numero di anni di esperienza sufficienti in relazione all’entità dei lavori
  • Ingegnere o Architetto o Chimico o Geologo o Biologo o altro soggetto abilitato, sulla base dei relativi ordinamenti professionali e numero di anni di esperienza sufficienti in relazione all’entità dei lavori
  • Soggetto abilitato con apposito corso di formazione e numero di anni di esperienza sufficienti in relazione all’entità dei lavori

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